Derivano tutti e tre dall’uva, vengono prodotti tutti e tre anche in Italia e sono tre prodotti che fanno parte della nostra tradizione da più o meno tempo, ma sappiamo realmente quali sono le differenze tra Grappa, Acquavite di Uva e Brandy? Legislazioni alla mano, scopriamolo insieme.
BRANDY ITALIANO
La denominazione di “Brandy Italiano” è riservata al brandy ottenuto in Italia dalla distillazione di vino proveniente da uve coltivate e vinificate nel territorio nazionale. Il brandy è ottenuto da acquaviti di vino, con possibilità di aggiungere distillato di vino a meno di 94,8 % abv in quantità che non superino il 50% del tenore alcolico del prodotto finito.
Nello specifico è possibile ottenerlo distillando o ridistillando:
- vino ottenuto da uve raccolte e vinificate su territorio italiano.
- acquavite di vino, a sua volta ottenuta da vini prodotti da uve raccolte e vinificate in Italia.
- distillato di vino, a sua volta ottenuta da vini prodotti da uve raccolte e vinificate in Italia.
- taglio/assemblaggio di acquaviti di vino e distillato di vino.
Il “Brandy Italiano” deve invecchiare per almeno un anno in recipienti di rovere, non verniciati e non rivestiti. L’invecchiamento può diventare 6 mesi se tali recipienti sono inferiori ai 1000 litri. Tale invecchiamento deve avvenire in Italia e il brandy deve avere un tenore di sostanze volatili diverse da etilene e metilene pari o superiore a 140 g/hl anidro (125 previsti per la categoria brandy in Europa). Tali sostanze devono derivare esclusivamente dal processo. Nel brandy è tollerato un tenore massimo di metanolo di 150 g/hl anidro (200 g/hl anidro per la categoria del brandy in Europa).
Il titolo alcolometrico volumico minimo del Brandy Italiano è di 38% abv (a differenza del 36% abv della categoria) e non può essere addizionato di alcole etilico. Qualora siano presenti sostanze aromatizzanti, esse non dovranno superare il 3% del volume idrato.
Il Brandy Italiano può contenere caramello aggiunto come colorante secondo disposizioni decreto ministero sanità 27 feb 1996 n.209. Il tenore massimo di edulcoranti espresso in zucchero invertito è di 20 g/l.
ACQUAVITE D’UVA
L’acquavite d’uva è l’acquavite ottenuta direttamente dalla distillazione dei mosti fermentati con le vinacce ancora presenti al suo interno. In questo senso potremmo dire che è un prodotto che si colloca a metà tra una acquavite di vinacce (grappa) ed una acquavite di vino (brandy). La parte normativa per la produzione di acquavite d’uva è quella riguardante la categoria delle acquaviti di frutta. Ovvero la distillazione è prevista a meno di 86%, cosicché il prodotto presenti in modo evidente l’aroma ed il gusto delle materie prime usate.
L’ Acquavite di Uva deve avere un tenore di sostanze volatili, diverse da etilene e metilene, maggiore di 200 g/hl anidro. Deve inoltre avere un tenore di acido cianidrico (in presenza di nocciolo) minore di 7 g/hl. La presenza di metanolo non deve superare i 1000 g/hl anidro.
Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’ Acquavite di Uva è di 37,5% abv e non deve essere colorata, nè addizionata di alcole, nè aromatizzata. E’ invece possibile l’aggiunta di caramello per adeguare il colore in caso di invecchiamento di almeno un anno in recipienti di legno.
Il tenore massimo di edulcoranti espresso in zucchero invertito è di 18 g/l
GRAPPA
La denominazione GRAPPA è esclusivamente riservata all’acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia. Deve essere distillata ed elaborata in impianti ubicati sul territorio nazionale. Il tenore di alcol metilico non deve superare i 1000 g/hl anidro ed il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % abv.
La Grappa è un liquido trasparente e brillante, o con sfumature di colore in relazione alle infusioni di piante o frutti eventualmente utilizzati per l’aromatizzazione. Può essere di colore ambrato in caso di invecchiamento in recipienti di legno.
Il tenore massimo di edulcoranti espresso in zucchero invertito è di 20 g/l. La grappa deve avere un tenore di sostanze volatili diverse da etilene e metilene pari o superiore a 140 g/hl anidro.
La distillazione delle vinacce è la prima fase di elaborazione della grappa.
La distillazione delle vinacce, che possono essere fermentate o semifermentate, avviene direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l’aggiunta di acqua nell’alambicco insieme alle vinacce. Gli impianti di distillazione possono essere di tipo continuo o discontinuo. Essi tipicamente sono composti da uno o più alambicchi o da apparecchi per la disalcolazione. A questi segue una separazione degli alcoli in colonna di distillazione e un raffreddamento per ottenere la condensazione dei vapori alcolici.
Nella distillazione della grappa è consentito l’impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima del 25% in peso e del 35% in quantità totale di alcole del prodotto finito. L’impiego delle fecce naturali liquide di vino può avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione. Oppure può avvenire mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce ed invio alla distillazione della miscela delle due flemme.
Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria. La distillazione delle vinacce in impianto di disalcolazione continuo o discontinuo deve essere effettuata a meno di 86% abv. Entro tale limite è consentita la ridistillazione. Non sono ammesse addizioni di alcole etilico di qualsiasi origine, in alcuna delle fasi di distillazione o ridistillazione.
Dopo la distillazione.
Il distillato così ottenuto non è ancora pronto per essere destinato al consumo umano. Viene quindi sottoposto alle seguenti operazioni che il produttore di grappa modula in base al prodotto da ottenere:
- riduzione del grado alcolico in modo da ottenere la gradazione alcolica definitiva.
- la refrigerazione e/o filtrazione con lo scopo di insolubilizzare ed estrarre gli oli di flemma ed altri componenti oleosi indesiderati.
- eventuale aggiunta di piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti che costituiscano metodi tradizionali.
- possibile aggiunta di zuccheri fino ad un massimo di 20 g/l.
- eventuale invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno non verniciati ne rivestiti per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale in impianti ubicati sul territorio nazionale.
- possibile aggiunta di caramello solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento di almeno dodici mesi.
- eventuale assemblaggio tra partite diverse effettuato sotto la direzione del produttore di grappa.
Tali fasi di elaborazione vengono eseguite a regola d’arte, ovvero secondo i metodi sviluppati e consolidati in Italia nel corso del tempo. Solo al termine di questo processo tradizionale il prodotto acquisisce tutte le caratteristiche necessarie per fregiarsi della denominazione IG Grappa.
Etichettatura
Il termine grappa può essere completato da uno dei seguenti riferimenti:
- nome di un vitigno, qualora sia ottenuta da vinacce provenienti dalla vinificazione di uve di tale vitigno con tolleranza di presenza di altri vitigni 15% in peso.
- ai nomi di non più di due vitigni qualora sia stata ottenuta interamente dai due vitigni, di cui deve essere presente una quantità minima del 15%.
- al nome di un vino doc, docg o igt qualora le materie prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino (ma è vietato riportare i termini igt doc e docg, dopo, igp, sia in sigla che in esteso).
Per le grappe che corrispondano a più di uno dei riferimenti qui sopra, deve essere utilizzata una sola denominazione. Può essere inoltre indicato in etichetta il tipo di alambicco utilizzato e nella denominazione della grappa deve essere riportata l’indicazione di piante aromatiche o loro parti, nonché di frutta o loro parti, se utilizzate.
La dicitura “vecchia” o “invecchiata” è consentita solo per la grappa sottoposta ad un invecchiamento non inferiore a 12 mesi, che diventano 18 per la dicitura “stravecchia” o “riserva”.
Può essere specificata in etichetta la durata di invecchiamento espressa in mesi o in anni.
Leonardo Pinto